Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 37-bis del testo unico, in materia di nulla osta del questore).

      1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 37-bis. - 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei

 

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privati sono soggetti al nulla osta del questore.
      2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze ovvero, nei casi di dimostrato bisogno, all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
      3. Il nulla osta non è richiesto:

          a) per i titolari di licenza di porto d'armi;

          b) per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività;

          c) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;

          d) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.

      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a 250 euro.
      5. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle categorie di persone di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

 

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