1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei
a) per i titolari di licenza di porto d'armi;
b) per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività;
c) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;
d) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a 250 euro.
5. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle categorie di persone di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.